Un nuovo passo verso l’armonizzazione del diritto dei consumatori in Italia

Quali sono i diritti del consumatore e gli obblighi del venditore in Italia dopo la profonda riforma della normativa italiana a tutela del consumatore in attuazione del recepimento della direttiva europea?

L’Unione europea non può rimanere indifferente alle sfide dell’odierna economia globale guidata dalla tecnologia, in particolare alla necessità di armonizzare le legislazioni degli Stati membri su determinati aspetti dei contratti di vendita B2C al fine di garantire livelli più elevati di uniformità di protezione dei consumatori.
È questo lo scopo della Direttiva (UE) 2019/771 del 20/05/2019, recentemente recepita in Italia dal D.Lgs. n.1 del 11/04/2021. 170 (l’“Ordinamento”).

Si tratta di una profonda riforma del Codice del Consumo italiano, poiché il Decreto ha modificato gli articoli da 128 a 135 e introdotto anche disposizioni più dettagliate (articoli 135 bis – septies) in relazione ai rimedi di cui il consumatore può avvalersi in caso di mancanza di conformità al bene nonché garanzia convenzionale.

Esaminiamo più in dettaglio il contenuto di questa riforma.

Innanzitutto il decreto si applica ai contratti di vendita B2C conclusi in linea Che cosa disconnessodal 1 gennaio 2022.
Contiene un definizione più ampia di “buono”quest’ultimo non più riferito genericamente a “beni destinati al consumo” ma a qualsiasi bene mobile materiale, anche assemblato (inclusi acqua, gas ed energia elettrica), o che contenga o sia connesso a contenuti o servizi digitali (“Beni con elementi”), nonché su animali vivi. Inoltre, la definizione di “venditore” è stato ampliato per includere il fornitore della piattaforma che agisce per scopi che rientrano nel suo campo di attività.

Per la prima volta il legislatore ha definito le condizioni (cumulative) che il bene deve soddisfare per essere considerato conforme al contratto, che sono sia soggettive che oggettive:
Condizioni soggettive:
• l’immobile deve avere le caratteristiche ivi specificate,
• Deve essere idoneo allo scopo previsto dal consumatore
• e forniti di accessori, istruzioni e aggiornamenti concordati

Condizioni Obiettivi:
• l’immobile deve corrispondere alle proprietà e agli usi che generalmente caratterizzano un immobile della stessa tipologia,
• Deve corrispondere a qualsiasi modello o campione messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto, e
• venire con gli accessori e le istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
Resta invariata la durata della garanzia legale del venditore (2 anni dalla consegna della merce). Il difetto di conformità si considera esistente al momento della consegna se si manifesta nell’anno successivo (e non oltre 6 mesi), salvo prova contraria del venditore.

Quella Responsabilità del venditore per la non conformità del bene è escluso se dimostra che il consumatore è stato informato dettagliatamente che il bene non soddisfa le condizioni oggettive previste dalla legge e che il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale non conformità al momento della conclusione del contratto.

l’dovere del consumatore di notificare qualsiasi non conformità entro 2 mesi dalla sua scoperta è stata revocata.
Il termine di prescrizione per le azioni del consumatore volte a far valere i vizi che il venditore non ha volontariamente occultato è di 26 mesi dalla consegna. In caso di merce usata, le parti possono limitare la durata della garanzia legale e il termine di prescrizione ad almeno 1 anno.

L’eventuale garanzia convenzionale aggiuntiva deve essere messa a disposizione del consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna del bene. Deve essere semplice e chiaro, indicando, tra l’altro, che il consumatore ha diversi rimedi nei confronti del venditore, a norma di legge e gratuiti, in caso di difetto di conformità del bene e che questi non sono pregiudicati da questa garanzia convenzionale.

Ma cosa sono esattamente questi fondi? È :

(i) reintegrazione;

(ii) sconto proporzionale;

(iii) risoluzione del contratto di vendita (escluso ove il difetto di conformità appaia di lieve entità).

Al fine di ripristinare la condizione prevista dal contratto, il consumatore può scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, che sono per lui gratuite, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.
I rimedi previsti ai punti (ii) e (iii) rimarranno e si applicheranno nel caso in cui il Venditore non abbia riparato o sostituito la Merce entro un termine ragionevole o abbia rifiutato tali rimedi in quanto impossibili o molto onerosi appaiono in relazione al valore del bene o anche se il difetto di conformità è così grave da giustificare una riduzione del prezzo o l’immediata risoluzione del contratto.
Resta fermo il principio, secondo il quale qualsiasi patto, prima della denuncia del difetto di conformità al venditore, miri ad escludere o limitare i diritti previsti dal Codice del Consumo in suo favore, anche indirettamente, a danno del consumatore si considera nullo, tale nullità può essere esercitata solo dal consumatore sollevata dal giudice stesso ed d’ufficio.

Il decreto ha chiarito che il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle contenute nel Codice del Consumo.

In collaborazione con Manuela Molinari, Avvocato dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Pirola Pennuto Zei & Associati

Arduino Genovesi

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